Di seguito sono riportati gli ultimi dati a proposito della sospensione delle rate del mutuo applicata dall’ Associazione Bancaria Italiana.
Da Febbraio 2010, sarà operativa la sospensione delle rate del mutuo.
Modificati alcuni parametri dall Abi e dall’Associazione dei consumatori, la moratoria alle rate del mutuo sarà attivata in questi casi:
- il tetto dei mutui per l’acquisto della prima abitazione principale che inizialmente previsto a
 120.000 euro,  è stato aumentato a 150.000 euro;
- introdotto il limite di reddito a 40.000 euro annui per il cittadino che può usufruire della
  moratoria;
- dai 90 giorni (inizialmente previsti) è stato allungato a 180 giorni il limite massimo di ritardo
  nel pagamento oltre  il quale la moratoria non si applica.
Il Piano famiglie prevede che tra il 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 si siano verificate le seguenti condizioni:
 1. lavoratore dipendente a tempo indeterminato che ha perso il posto di lavoro;
 2. lavoratore dipendente a tempo determinato, parasubordinato o assimilato il cui contratto
     è terminato;
 3. lavoratore autonomo che ha cessato l’attività ;
 4. nucleo familiare in cui è deceduto uno dei componenti percettore del reddito di sostegno
     della famiglia;
 5. lavoratori in cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
 6. sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni.
Il documento chiarisce che, «la moratoria non coporta l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione, durante il quale restano valide le clausole di risoluzione previste dal contratto di mutuo».
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