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Posts Tagged ‘ agevolazioni fiscali ’

Da tempo c’è l’esigenza di una riqualificazione energetica a livello internazionale. Molto si punta sulla diversità di costruire strutture nuove e di riqualificare quelli già esisetnti. Forse è tra le poche possibilità di salvaguardare e tutelare il bene dell’uomo. Proprio per questo, dalla comunità europea ad ogni singola nazione, hanno iniziato a dare forme di agevolazioni fiscali per agevolare il patrimonio edilizio alivelli più elevati di efficienza energetica.
Ci sono forme di incentivi per chi ha un immobile e vuole riqualificarlo o per chi vuole costruire un nuovo immobile con standard di efficienza energetica ( vedi la direttiva comunitaria 2006/32/Ce).
Per ogni regione o comune, ci sono forme di agevolazioni che possono essere dirette ovvero erogazioni di somme destinate per progetti che riguardano il rinnovamento energetico e forme di agevolazioni come per esempio, finanziamenti agevolati, ecc.).
Il bonus del 55%  è uno degli strumenti  di incentivazione messo a disposizione da parte dello  Stato  per chi dal 1° gennaio 2009, sostiene spese per riqualificazione energetica.
il contribuenti che ha in essere le spese per la riqualificazione energetica, ha la possibilità di scegliere tra detrazioni o fruizione di eventuali incentivi.
Per accedere alle detrazioni fiscali del 55%, ci sono dei limiti di Trasmittanza termica aggiornati dal 15 marzo 2010.

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Quando si richiede un mutuo, la banca trattiene dall’importo erogato una somma pari allo 0,25% per acquisto prima casa; e 2% per altri mutui(imposta sostitutiva) che viene versata all’ufficio delle imposte.

Dal momento che viene acceso un mutuo, il titolare del mutuo può detrarre gli interessi passivi e spese derivanti dal contratto del mutuo stipulato per l’acquisto, ristrutturazione, costrizione dell’abitazione principale

LA detrazione, viene effettuata dall’IRE lorda (ex. Irpef) del 19% su:
- interessi passivi;
- oneri accessori (
oneri fiscali, spese di istruttoria e di perizia, spese notarili,  eventuale commissione per l’attività di intermediazione,);
- Quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

Per la detrazione, il limite massimo concesso è il 19% sugli interessi passivi annui, per l’ acquisto dell’immobile principale (ogni anno il risparmio arriva max ad €760), sul complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Ci sono altri vantaggio che si possono sfruttare per chi ha stipulato un mutuo in precedenza.

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Sapevate che il leasing immobiliare con durata a breve e medio termine, ha effetti più benefici rispetto al classico mutuo?
Infatti, il leasing immobiliare, rappresenta nel nostro Paese un segmento rilevante.
Può essere erogato sia per immobili già costruiti, sia per edifici in fase di costruzione.
Il leasing immobiliare, spesso è più vantaggioso del mutuo (fatte piccole eccezioni) anche grazie alla flessibilità dei parametri di ammortamento.
I canoni di ammortamento possono variare da 96 a 240 mesi, tuttavia non si superano mai i 144 mesi.
 Quindi il mutuo può essere più conveniente rispetto al leasing solo in caso di lunghi periodi di ammortamento.
Il leasing, si adatta bene alla maggiore o minore disponibilità di liquidità da parte dell’investitore, proprio perchè ha una maggiore flessibilità.
La maxirata iniziale può essere un buon punto dove già si inizia a risparmiare.
L’oscillazione della maxirata va tra il 10 ed il 30%. Di sicuro se la maxirata  da versare è alta, minore sarà il tasso dei canoni mensili, così avremo  una  minore somma da versare per il riscatto finale che può variara dal 1 al 30%.
Un altro buon vantaggio del leasing immobiliare è di natura fiscale, in particolare per il sistema azienda. Se si è contratto un mutuo, il fisco permette la deduzione degli interessi ma non della quota di capitale.
Con il leasing con durata di almeno 8 anni i canoni mensili sono interamente deducibili.
Inoltre, dall’agosto 2005 il leasing immobiliare è ancora più vantaggioso anche per i privati e non solo per il mondo delle imprese,  questo grazie alle normative che ha emanato il Ministero delle Finanze.
Un privato,  incaricando una società di leasing all’ acquisto di un immobile, avrà la possibilità di usufruire dell’immobile stesso, senza esserne il proprietario fino alla fine del contratto, evitando così di pagare  l’imposta prevista sui mutui per la casa e non avrà il grattacapo di dichiarare rendite catastali.  Anche la società di leasing riceve un altro vantaggio, quello di detrarre l’Iva.

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